Le novità del decreto legislativo 116/2020
L’attuazione delle Direttive UE relative al Piano d’azione per l’economia circolare in materia di rifiuti in Italia è avvenuta nel mese di settembre attraverso alcuni decreti legislativi :
1 – il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 (Norme generali rifiuti e imballaggi), con cui il Legislatore ha rivisto, a quasi 10 anni di distanza dal decreto legislativo 205/2010, la disciplina sui rifiuti contenuta nel cosiddetto “Codice dell’ambiente”;
2 – il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 118, relativo a rifiuti di pile e accumulatori e di apparecchi elettrici e elettronici;
3 – il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 119, relativo ai veicoli fuori uso;
4 – il decreto legislativo 3 settembre 2020 n.121, relativo alle discariche di rifiuti.
Il decreto legislativo 116/2020 non porta grandi cambiamenti rispetto al decreto legislativo 205/2010 e rispetto anche al decreto legislativo 152/2006, che fu il primo tentativo di organizzare in un unico testo tutta la normativa sull’ambiente.
Queste sono le novità del nuovo decreto:
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è stata rivista e ampliata la responsabilità estesa del produttore, il che significa che chi produce un bene si assume la responsabilità organizzativa e finanziaria di quel bene anche alla fine del ciclo di vita di quel bene, quando esso diventa un rifiuto;
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i produttori con responsabilità estesa hanno l’obbligo di conformarsi alle nuove disposizioni entro il 5 gennaio 2023;
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sono state apportate modifiche in materia di gerarchia nella gestione dei rifiuti, nella prevenzione della produzione di rifiuti, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero rifiuti;
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è stata inserita la definizione di rifiuti urbani con la relativa classificazione;
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è stato completamente rivisto l’elenco dei rifiuti speciali;
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nei rifiuti urbani sono stati inseriti i rifiuti domestici, i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade, i rifiuti sulle spiagge, i rifiuti provenienti da attività cimiteriali e la nuova categoria dei rifiuti indifferenziati non domestici, ma assimilabili ad essi, espressamente indicati nel decreto;
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di conseguenza la responsabilità dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani passa dallo Stato e dai Comuni a molte attività artigianali, commerciali e professionali che dovranno adeguarsi alla nuova disciplina;
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restano esclusi dai rifiuti urbani tutti i rifiuti derivanti dalla produzione, dall’agricoltura, dalla silvicoltura, dalla pesca, dalle reti fognarie, dai veicoli fuori uso e dai rifiuti da costruzione e demolizione;
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le nuove disposizioni relative al passaggio ai nuovi soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti verranno applicate dal 1 gennaio 2021;
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il deposito temporaneo prima della raccolta secondo un criterio temporale o quantitativo viene deciso dal produttore senza bisogno di autorizzazione da parte dell’autorità competente;
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per quanto riguarda la responsabilità nella gestione dei rifiuti è stato introdotto un nuovo adempimento, l’attestazione di avvenuto smaltimento dei rifiuti, sottoscritta dal titolare dell’impianto e da cui devono risultare i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e il tipo di smaltimento effettuato;
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l’attestazione di avvenuto smaltimento sarà un adempimento obbligatorio fino a quando non entrerà in vigore un decreto ministeriale in materia di tracciabilità dei rifiuti.
I quattro provvedimenti cercano di affrontare i problemi connessi alla transizione verso un modello circolare di sviluppo economico basato sulla riduzione degli scarti e sul recupero di risorse dai rifiuti secondo le direttive comunitarie: tra le altre cose si chiede all’Italia di raggiungere il 55% del riciclo dei rifiuti urbani entro il 2025, mentre i conferimenti in discarica dovranno raggiungere un tetto massimo del 10% entro il 2035. Una sfida possibile con la collaborazione di tutti.